Accordo preliminare
TRA
Salvatore Patriarca, nato a Roma il 05-02-1975,
residente a Roma via E. Rota, 5 CF: PTR SVT 75B05 in via
............. CF:................ (di seguito indicata indicato come
"Comunicante")
E
Matteo ModicaJacopo
Grasso , nato a Foligno
Il 21/05/1976 residente
a
Perugia ...in
Viastrada
della Fratticciola 2 .............
CF GRSJCP76E21D653H (di seguito indicato come "Parte Ricevente")
Premesso CHE
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
La Parte Ricevente e il Comunicante inizieranno in maniera immediata un Rapporto di Collaborazione avente come oggetto il Progetto, senza che nulla sia dovuto vicendevolmente.
La Parte Ricevente e il Comunicante si impegnano, in conseguenza ad un eventuale sottoscrizione di un contratto di fornitura tra il Comunicante e il Committente, a proseguire il Rapporto di Collaborazione, con la discussione e l'eventuale formalizzazione di un contratto di fornitura per i servizi attinenti alla realizzazione del Progetto limitatamente alle competenze emerse e riconosciute dal Comunicante durante il Rapporto di Collaborazione.
In conseguenza della sottoscrizione del contratto di fornitura tra il Comunicante ed il Committente, il Comunicante si impegna a
dare prelazione alla Parte Ricevente quanto ad un contratto di fornitura per i servizi attinenti alla realizzazione del Progetto limitatamente alle competenze emerse e riconosciute dal Comunicante nel Rapporto di Collaborazione,
Il Comunicante non dovrà comunque nulla alla Parte Ricevente dovuto nel
caso in cui il contratto di fornitura tra il Comunicante ed il Committente non
dovesse avere luogo entro il termine naturale del presente accordo.
Il Comunicante si impegna comunque a non utilizzare il materiale prodotto dalla Parte Ricevente durante il Rapporto di Collaborazione, se non per la presentazione del progetto al Committente, in caso di mancata formalizzazione di un contratto di fornitura tra il Comunicante e la Parte Ricevente.
La Parte Ricevente si impegna a non divulgare e/o ad utilizzare in alcun modo, direttamente o attraverso terzi, il materiale attinente il progetto fornito dal Comunicante e quello prodotto dalla Parte ricevente, se non per le finalità e con le modalità sancite nel presente accordo.
La Parte Ricevente si impegna inoltre a non rivendicare diritti riguardo a rapporti di lavoro o contrattuali salvo quelli la cui eventualità è esplicitata nel presente accordo.
Il presente accordo decorre dalla data della sua stipula, ha durata di novanta giorni, e deve essere rinnovato per iscritto entro dieci giorni precedenti il suo termine naturale,
Il presente accordo ha termine nell'eventualità di una formalizzazione di un contratto di fornitura di servizi attinenti alla realizzazione del Progetto limitatamente alle competenze emerse e riconosciute dal Comunicante durante il Rapporto di Collaborazione tra Comunicante e Parte Ricevente.
In caso di controversia il foro competente è quello di Roma.
Roma, ................
Salvatore Patriarca |
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