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I NOSTRI DIRITTI

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I NOSTRI DIRITTI

La comprensione dei diritti umani presuppone la conoscenza del sistema costituzionale che li sorregge . Tale sistema non è immutabile, ma in continua evoluzione.

La disciplina dei diritti è fissata dalla Costituzione nelle linee essenziali e specificata, per molti aspetti, dalle leggi o da altri atti normativi.



E' esigenza imprescindibile garantire il "bene comune" della libertà, della democrazia e della socialità.

Se si conviene con Kant quando diceva che la libertà di ciascuno termina dove inizia quella degli altri , è chiaro come i nostri diritti siano legati da rapporti di reciproca interdipendenza , sì da rendere necessaria l'apposizione di limiti all'esercizio di ciascun diritto. Questi limiti non sono interamente predeterminati a priori perché la realtà offre variabili che la mente umana non può integralmente prevedere. Inoltre, poiché, le disposizioni costituzionali sono oggetto di una continua attività di interpretazione, anche i diritti che ne scaturiscono non sono fissati una volta per tutte ma sono il risultato di un processo di continua ridefinizione.

Ciascun diritto vive nel riflesso degli altri, e nello stesso tempo è espressione del patto costituzionale che unisce i componenti della collettività.

Il diritto deve confrontarsi con il mondo della realtà, si quando ne accoglie gli elementi e condizionamenti, sia quando vi travasi i suoi prodotti. Dunque, la Costituzione trova il suo effettivo significato quando le pubbliche autorità (legislatore, giudici, amministratori) e ciascun individuo ne danno esecuzione e attuazione.

La Costituzione, proprio perché detta norme destinate ad abbracciare l'intera vita della collettività, è in buona parte formulata mediante disposizioni di principio che, per la loro natura, sono rimesse alla successiva attività d 17317o1424r i specificazione e concretizzazione mediante ulteriori regole di diritto.

A ciò si aggiunga il ruolo interpretativo svolto dai giudici nella determinazione dei diritti, del loro specifico contenuto e dei reciproci rapporti. Ai giudici, più correttamente, va riconosciuta la rilevante funzione di accertare la volontà concreta della legge.

Infine, vi è il ruolo, per così dire, di cerniera fra la Costituzione, le leggi e la realtà, svolto dalla Corte costituzionale. La natura propria dell'organo di giustizia costituzionale sarebbe quella di giudice dei diritti, più che di giudice dei poteri. In breve, tra le funzioni della Corte Costituzionale spicca il controllo sulla conformità della legge (e degli atti aventi forza di legge) alla Costituzione (art. 134 cost.); a questo controllo si accede ordinariamente su sollecitazione del giudici, quando questi, nel corso di un processo, ritengano di trovarsi di fronte a una legge incostituzionale.

Ricapitolando, la legge è subordinata alla Costituzione deve essere conforme ad essa - a pena di invalidità dichiarata dalla corte Costituzionale -, ma nello stesso tempo dispone di una certa discrezionalità nell'applicazione e nell'interpretazione dei principi costituzionali. Così, anche in tema di diritti sarà la Corte Costituzionale a valutare la correttezza delle soluzioni escogitate dalla legge per dare attuazione alla Costituzione. Le decisioni della C.C. sono pronunciale rebus sic stantibus, esse riflettono le opinioni attualmente prevalenti nella collettività, che vengono filtrate nelle motivazioni addotte dalla corte allorché essa conferma le sue precedenti pronunce oppure si apre verso soluzioni innovative. Tra l'altro, non di rado la C.C. e talora anche gli stessi giudici interpretano la Costituzione traendo spunto dalla tutela dei diritti umani offerta dai trattati internazionali e dalla lettura che a questi ultimi è data dai competenti organi di giustizia.

DIRITTI UMANI IMPOSTI CON LA GUERRA E LA PACE

Non può dimenticarsi che inaccettabili violazioni dei diritti umani come il diritto alla vita, hanno indotto ad intraprendere azioni militari in territorio straniero (come in Kosovo e in Afganistan) cui anche l'Italia ha aderito . L'intervento bellico ha trovato giustificazione nel ripristino dei diritti umani, proprio perché questi sono divenuti patrimonio dell'umanità che esige l'impegno e l'interessamento dell'intera comunità internazionale.

Se è vero che la Costituzione proibisce la guerra come "strumento di offesa della libertà degli altri popoli" (art.11), cioè la guerra di aggressione , è parimenti vero che il discorso della guerra è costituzionalmente lecito quando si tratta di guerra di difesa, ciòè nei confronti di chi impiega mezzi violenti e lesivi della libertà nostra o di altri popoli. Reagire militarmente a tutela dei diritti fondamentali è senz'altro l'ultima risorsa cui fare ricorso. Ma se gli ordinari strumenti diplomatici del confronto e del dialogo sono insufficienti a ristabilire condizioni minime di libertà e sicurezza, l'uso della forza non solo è consentito dalla nostra Costituzione, ma dovrebbe anche considerarsi doveroso in quanto necessario per ripristinarlo la pace nel rispetto dei diritti.

DIVERSE FAMIGLIE DI DIRITTI

I diritti sono stati classificati a seconda del tipo di situazioni in cui l'individuo viene a contatto con le pubbliche autorità. In particolare si distinguono:

I classici diritti di libertà - che consistono nel pretendere che le pubbliche autorità si astengano dall'intervenire, o lo facciano entro certi limiti, in determinati ambiti di vita e di attività degli individui;

I diritti politici - che consistono nel pretendere di selezionare i titolari degli organi di governo della collettività, e di concorrere a determinarne la volontà;

I diritti civili e sociali - che consistono nel pretendere di partecipare ai benefici della vita associata, e nel pretendere che le pubbliche autorità effettuino certe prestazioni di ordine positivo a favore degli individui.

Questa ripartizione corrisponde ai tre principi fondamentali già richiamati: - libertà, democrazia e socialità - che sono alla base del nostro ordinamento.

LA STORIA DEI DIRITTI

In Italia, il riconoscimento costituzionale dei diritti di libertà e di quelli politici - e in scarsa misura dei diritti sociali - è sancito dallo Statuto Albertino, che, concesso nel 1848 nel Regno Sabaudo e poi esteso al Regno d'Italia, riprende modelli già impiegati in Francia e in Belgio. E' importante il ruolo attribuito alla legge del Parlamento nella definizione del contenuto dei diritti e nella determinazione dei loro limiti.

Lo Statuto ha trasformato l'Italia conducendola sulla soglia della democrazia.

Tuttavia, le competenze normative riconosciute all'esecutivo e la flessibilità dello Statuto (derogabile con legge ordinaria) non consentirono di proteggere sempre le libertà individuali dagli interventi autoritari dei poteri pubblici. L'avvento del fascismo e le leggi liberticide che ne seguirono stravolsero poi i diritti statutari che vennero ridotti a meri simulacri.

Finalmente, è la Costituzione repubblicana, al pari di quelle che negli altri Stati europei seguono la fine della seconda guerra mondiale, a portare i diritti al centro dell'ordinamento.

L'originalità del contributo fornito dai Padri Costituenti rispetto allo Statuto si manifesta nel rafforzamento dei diritti di libertà e di quelli politici, sia nei contenuti che nelle forme di garanzia e nell'amplissimo riconoscimento dei diritti sociali.

IL FONDAMENTO ULTIMO DEI NOSTRI DIRITTI

Alla base del riconoscimento di tutti i diritti si pone un principio fondamentalissimo - detto "liberale" o "personalista" - espresso dall'art. 2 della Costituzione " La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singole sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

I valori espressi da taluni diritti inviolabili - ma non tutti (escluso, ad esempio, il diritto di proprietà) -siano condizioni a priori dello stesso sistema democratico, e in quanto tali assolutamente insopprimibili, a pena di sovvertire le fondamenta dello stesso sistema istituzionale.

Ciò che è giuridicamente sicuro è che il carattere inviolabile dei diritti di libertà, di democrazia e di socialità indica che essi sono strettamente connessi con i principi posti a fondamento del nostro ordinamento. Per questo motivo questi diritti appartengono indistintamente ed egualmente ad ogni individuo sin dal momento della nascita come esprime mirabilmente l'art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789.

Quali sono i diritti richiamati dall'art. 2 della Costituzione come inviolabili?

Sono inviolabili tutti i diritti necessari per il pieno sviluppo della persona umana che sono garantiti e protetti da altre disposizioni costituzionali. Questo significa che non esiste un elenco dei diritti inviolabili e che comunque non è rigidamente predeterminato.

La protezione da parte della Costituzione non deve essere necessariamente espressa ma può essere implicita nelle disposizioni costituzionali.

Ad esempio, si pensi ai diritti di riservatezza fatti discendere dalla tutela offerta dalla Costituzione al libero svolgimento della personalità in relazione alla coscienza individuale, all'identità personale, al domicilio, alla corrispondenza, alla riunione, ai riti religiosi e alla famiglia.

Altro esempio, dalla protezione del paesaggio e della salute è derivata la garanzia dell'ambiente.

Si è visto che dalle disposizioni costituzionali scaturisce in via interpretativa la protezione dei diritti inviolabili. Spetta al legislatore trovare la soluzione di equilibrio e procedere al necessario bilanciamento tra i diritti (o interessi) in competizione. In ogni caso spetta alla Corte Costituzionale valutare la ragionevolezza della ponderazione escogitata dal legislatore.

Più complessa è la questione che sorge quando la disciplina legislativa dei diritti viene valutata alla luce della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili soprattutto quando sono in gioco diritti sociali, ossia diritti fortemente condizionati dall'erogazione di spese pubbliche.

E' emersa una linea piuttosto consolidata: quando si tratta di garanzie minimali dei diritti sociali, queste non possono essere negate dal legislatore, neppure appellandosi a ragioni di bilancio.

I diritti inviolabili possono essere ridotti o addirittura soppressi?

La Costituzione prescrive un solo limite esplicito alla sua revisione, quello della "forma repubblicana" (art.139)

Quali sono le garanzie offerte dalla Costituzione a favore dei diritti?

la Costituzione vincola le Autorità e il complesso dei consociati al rispetto della Costituzione stessa;

l'art. 54 della Costituzione impone a tutti i cittadini di osservare le leggi e la costituzione;

la Costituzione è la fonte di grado più elevato di tutto l'ordinamento, e ad essa è subordinata anche la legge, sia quella statale che quelle regionali.

In tema di tutela dei diritti ha molta importanza la "riserva di legge". Ciò significa che determinate materie devono essere assolutamente disciplinate con legge ordinaria. L'importanza deriva dal fatto che la legge è il prodotto delle Camere, da noi liberamente elette, sono i nostri stessi rappresentanti a scegliere come specificare i diritti garantiti dalla Costituzione. Si spiega allora perché, per assicurare effettiva tutela ai diritti, è indispensabile che le elezioni si svolgano correttamente, che nelle procedure parlamentari si rispettino i diritti delle opposizioni e che la legge sia il risultato di un procedimento trasparente.

Il rigoroso rispetto dei limiti della Costituzione agli atti di Governo è ulteriore condizione di tutela dei diritti.

La legge deve essere conforme alla Costituzione, tale conformità è verificata dalla Corte Costituzionale per lo più su iniziativa dell'autorità giurisdizionale.

A tutela dei diritti la Costituzione, talvolta, prevede la riserva di giurisdizione, cioè attribuisce all'autorità giurisdizionale l'adozione di provvedimenti esecutivi delle norme costituzionali o legislative : i giudici sono indipendenti, svincolati da qualsiasi altro potere dello Stato e assoggettati soltanto alla legge e alla Costituzione cui danno applicazione.

Il diritto di difesa in giudizio dalle accuse che vengono mosse;

Il diritto di ricorrere contro gli atti delle amministrazioni pubbliche che siano lesivi dei diritti e degli interessi legittimi.

Tutte queste ed altre norme rendono concretamente difendibili i nostri diritti.

Salvo talune materie riservate alla legge statale, e altre in cui allo stato è riservata la sola normazione di principio, adesso la restante potestà legislativa residuale è di competenza regionale (nuovo art. 117 della Costituzione). Quali conseguenze avrà questa riforma sui nostri diritti? Non dovrebbero esservi mutamenti di rilievo.

La riserva di legge consente alla legislazione statale di porre parametri uniformi cui la legge regionale, nelle materie di sua competenza, deve adeguarsi. Alcune novità potrebbero manifestarsi nel campo dei diritti sociali ma il nuovo art. 117 della Costituzione recita :" spetta alla legge dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ". Probabilmente la legge statale si fermerà alla definizione non degli standard medi , ma dei livelli essenziali, del minimum, da assicurare ad ogni individuo su tutto il territorio nazionale.

Ad esempio, in materia di istruzione professionale, il livello minimo di prestazioni pubbliche sarà determinato dalla legge statale uniformemente per tutto il territorio, e ciascuna regione potrà prevedere un incremento di tali prestazioni, ovviamente nei limiti della copertura finanziaria delle spese necessarie.

Perché è necessario diffondere la conoscenza dei nostri diritti?

I diritti rappresentano il DNA delle Costituzioni liberaldemocratiche. E' mediante l'analisi di questo DNA che si comprendono i connotati essenziali della forma di Stato nel quale si vive, e in particolare i principi e gli obiettivi che sorreggono tutte le Istituzioni. Inoltre, occorre indagare se e in quale misura i diritti stessi siano effettivamente rispettati e fatti valere nei comportamenti di tutti cioè se siano veramente offerti alla piena disponibilità di ciascuno.

Ma perché i diritti che nascono come nostri rimangano tali non basta scriverli nei testi e nella Costituzione, è necessario mantenerli vivi nella coscienza individuale e collettiva.

Ogni componente dalla collettività deve avere la consapevolezza per utilizzarli come strumenti di realizzazione del proprio orizzonte di vita.

DIRITTO ALL'ELETTORATO

Bisogno distinguere innanzi tutto:

elettorato attivo

elettorato passivo

L'elettorato attivo indica il diritto di eleggere i titolari degli organi rappresentativi (parlamento, Consigli regionali, provinciali, comunali e parlamento europeo);

L'elettorato passivo indica il diritto di essere eletti nelle medesime cariche.

L'elettorato è un tipico diritto politico che caratterizza gli stati democratici - in quanto non può esservi democrazia se i governati non hanno né la possibilità di scegliere i governanti, né di essere tali - e che tradizionalmente è riconosciuto ai cittadini.

L'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ha portato alcune eccezioni al principio della residenza sostituendolo in alcuni casi con l'effettiva appartenenza alla comunità.

In particolare, i cittadini di altri stati dell'Unione europea che risiedono in Italia, godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative a livello comunale e in quelle per il parlamento europeo (e reciprocamente i nostri cittadini negli altri Stati).

Inoltre, gli stranieri regolarmente residenti possono iscriversi ad apposite liste elettorali per la formazione di organi con funzioni consultive, che li rappresentano negli enti locali.

Il diritto all'elettorato attivo e passivo è riconosciuto anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Si è istituita una circoscrizione Estero costituita dai cittadini italiani residenti all'estero, ai quali è riservata, mediante il voto per posta, l'elezione col metodo proporzionale di un certo numero di parlamentari (6 al Senato e 12 alla Camera).

L'elettorato attivo è attribuito a tutti i cittadini maggiorenni senza distinzioni di sesso (art. 48 della Costituzione). La maggiore età è fissata dalla legge al compimento del 18° anno di età (legge 39 del 1975), ma talora per l'esercizio dell'elettorato attivo si richiede un'età più elevata ad esempio per il Senato possono votare solo gli elettori che abbiano compiuto 25 anni (art. 59 Cost.).

Circa l'elettorato passivo, tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di EGUAGLIANZA secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La costituzione stabilisce l'incompatibilità tra alcune cariche pubbliche per il resto è la legge che disciplina le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità.

l'ineleggibilità è collegata a condizioni soggettive che potrebbero determinare un'indebita influenza sul corpo elettorale, falsando l'espressione del suffragio.

L'incompatibilità è fatta dipendere dall'obiettiva impossibilità di ricoprire l'incarico elettivo e di svolgere contemporaneamente altre attività o incarichi. Si procede pertanto, in caso di elezione, ad optare tra una delle due funzioni e rinunciare all'altra.

Infine va ricordata l' incandidabilità , che è prevista dalla legge in relazione alle cariche elettive degli enti locali, allorché vi sia la condanna definitiva per gravi reati, connessi, ad esempio, al fenomeno mafioso.

2) Diritto alla riparazione degli errori giudiziari

E' il diritto di ricevere un risarcimento per il danno materiale e morale subito a causa di un errore compiuto dagli organi giurisdizionali; alla legge spetta determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari (art. 4 della Costituzione).

Il diritto alla riparazione prescinde dall'accertamento di una responsabilità imputabile al giudice, e nasce in seguito a un errore giudiziario manifestatosi in una sentenza di condanna oppure in un'ingiusta detenzione.

La domanda di riparazione non è più subordinata, come un tempo, alle disagiate condizioni economiche di colui che è stato vittima dell'errore, ma a condizioni processuali.

Nel caso delle sentenze penali di condanna, è necessaria la successiva assoluzione in sede di revisione e occorre che l'interessato non abbia concorso all'errore (art. 643 CPP)

Nel caso di ingiusta detenzione,occorre la successiva sentenza di proscioglimento pieno (art. 314 CPP).

All'interessato spetta il diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'espiazione della pena, o comunque della detenzione, e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

3) Interruzione volontaria della gravidanza

L'interruzione volontaria della gravidanza è consentita e regolata dalla legge 194/1978.

La questione è stata oggetto di numerosi dibattiti nonché di alcuni referendum abrogativi che però furono respinti nel 1981.

L'aborto può essere legalmente compiuto in Italia soltanto presso le strutture sanitarie pubbliche o autorizzate, ma non presso qualsiasi clinica privata; nei primi 90 giorni di gravidanza la decisione è rimessa all'autonoma determinazione della donna, che si rivolge al consultorio pubblico oppure a un suo medico di fiducia, indicando le circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza comporti un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Tali circostanze comprendono anche le condizioni economiche, sociali o familiari, le modalità di concepimento e la previsione di anomalie o malformazioni del concepito.

Il padre può esprimere soltanto una valutazione che non è vincolante ai fini della decisione che spetta alla donna (Corte Costituzionale ordinanza 23 marzo 1988, n. 389).

Se la gravidanza ha superato i 90 giorni, l'aborto è possibile soltanto quando la gravidanza e il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertate malformazioni del nascituro che possono determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Per le minorenni è necessario l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela, salvo che il medico non accerti un grave pericolo per la salute della donna; se il consenso è negato o vi sono ragioni per non chiederlo, l'autorizzazione proviene dal giudice tutelare che non può rifiutare l'autorizzazione perché, a parere della Corte Costituzionale, svolge una funzione pubblica di discrezionalità . Ulteriori funzioni di ausilio, di informazione e di assistenza dovrebbero essere svolte dai consultori del Servizio sanitario nazionale.

4) Obiezione di coscienza

Consiste nel diritto riconosciuto dalla legge di non operare contro le proprie inderogabili convinzioni, e dunque, in nome della libertà di COSCIENZA, di sottrarsi a doveri ed obblighi giuridicamente imposti.

Per evitare che da ciò derivi l'inosservanza più o meno diffusa della legge, è la legge medesima che prevede la facoltà di rifiutare l'osservanza dell'obbligo giuridico per ragioni di coscienza.

Il caso più conosciuto era l'obiezione all'obbligo del servizio militare, in alternativa al quale la legge consentiva, per obbedienza alla coscienza, di prestare il servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare. La questione è stata superata dall'eliminazione dell'obbligo di leva che è sostituito dalla presenza di corpi militari professionali, fatto salvo il richiamo dei non obiettori in caso di guerra o di crisi internazionale .

Altro caso è quello dell'obiezione di coscienza prevista dalla legge 194/1978, in relazione all'interruzione volontaria della gravidanza, con riferimento al personale sanitario e a quello esercente le attività ausiliarie.

Questa obiezione di coscienza può essere revocata dallo stesso personale, oppure lo è automaticamente se il personale ha egualmente preso parte all'intervento abortivo.

Vi è poi la meno conosciuta obiezione di coscienza prevista dalla legge 413 del 1993 in relazione alla sperimentazione scientifica sugli animali, e che è moralmente giustificata dal rifiuto di provocare sofferenze a questi ultimi.

Esistono poi casi di obiezione di coscienza non previsti dalle leggi, ma praticati in via di fatto assumendosene le relative responsabilità e subendo le sanzioni previste.

Ad esempio: il rifiuto di sottoporre se stessi e i propri familiari a trattamenti sanitari obbligatori ai fini della SALUTE collettiva (vedi testimoni di Geova) o ad adempiere in tutto o in parte al dovere tributario (cosiddetta "obiezione fiscale").

5) Diritto alla dignità sociale e umana

- La "pari dignità sociale" di tutti i cittadini è presupposto del principio di EGUAGLIANZA (art. 3 comma 1 della Cost) ed è il fondamento ideale del pari trattamento giuridico riconosciuto ad ogni esser umano a prescindere dalle condizioni individuali e dalla posizione occupata nella società.

- La dignità umana è limite all'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (art. 41 comma 2 della Cost) così come la retribuzione dei lavoratori deve assicurare un'"esistenza dignitosa" (art. 36 comma 1 Cost.).Si è voluto cogliere il senso di quel valore fondamentale che rappresenta un limite generale sia nell'esercizio dei poteri delle pubbliche autorità che nel godimento dei diritti. Ogni individuo che intenda essere e rimanere libero ha il diritto di stabilirsi in ambienti vitali protetti dall'esterno e il diritto di stabilire autonomamente rapporti sociali con altri individui.


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