Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload




IL CERTIFICATO MEDICO E LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Italiana


IL CERTIFICATO MEDICO E LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Pubblico ufficiale = questo svolge una funzione apicale in termini amministrativa o organizzativi.



( primario , direttore universitario) oppure chi su incarico magistratura svolgono una perizia o fa il consulente tecnico di ufficio.

Incaricato di Pubblico servizio un po' meno del pubblico ufficiale ma è tenuto agli stessi vincoli

(medico di corsia) . Questo è vali 121y242b do quando io odontoiatra lavoro in nome del servizio sanitario nazionale, o come dipendente o come struttura convenzionata e quindi, sono o pubblico ufficiale (direttore sanitario) o incaricato di pubblico servizio.(medico di corsia)

Esercente di servizio di pubblica utilità/necessità Liberi professionisti puri (senza alcuna conevenzione), il CP ci chiama esercenti

un servizio di pubblica necessità.

NB:A seconda della funzione che investiamo, pubblica o privata, cambiano le conseguenze qualora noi sbagliamo.

CERTIFICATO Significa fare certo. è l'attestazione in forma scritta di fatti accertati o svolti, dei quali questo documento scritto è destinato a provare la verità.

Certificato non è solo il certificato medico, ma qualunque cosa noi sottoscriviamo Il problema è cercare di scrivere nella maniera più adeguata possibile rispetto a quello che noi abbiamo accertato.

Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

I. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

II. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da 3 a 10 anni.

Art. 477. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

I. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. 

Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

In quest'articolo c'è scritto che se io nell'esercizio delle mie funzioni, attesto un falso non corrispondente al vero, rispondo  di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

N.B. Nei certificati devono essere distinti il dato di fatto dalla valutazione.

FATTI  vs VALUTAZIONI

Fatto: dato obiettivo reale, fattuale

valutativo. La diagnosi, la prognosi, ecc.

FATTO

Contatto con persona quindi se io certifico qualunque cosa, ma non ho visitato la persona, certifico un fatto falso in partenza.

Qualunque atto obiettivo che io rilevi, qualsiasi trattamento o intervento (atto medico, chirurgico, diagnostico che io compio).

Es.

il certificato non è considerato falso prognosi esagerata con presenza (dissociata dalla valutazione) del fatto x la presenza a se stante del fatto giudicato correttamente.

certificato considerato falso prognosi errata con omissione del fatto (valutazione = fatto entrambi errati)

Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

I. Il pubblico ufficiale, che, all'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni Amministrative, fatti dei

quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.

Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

I.   Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da lire centomila a un milione.

II. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Questo articolo parla della falsità ideologica in certificati, commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (questo è il libero professionista).

In parole povere sia per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio sia per gli esercenti un servizio di pubblica necessità, gli articoli del CP prevedono che esiste la falsità ideologica se io attesto falsamente dei fatti.

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Art. 21. DOCUMENTAZIONE CLINICA. Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati x iscritto.

Art. 22. CERTIFICAZIONE. Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni deve valutare, e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.

Art. 23. CARTELLA CLINICA. a cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.

GAZZETTA UFFICIALE n. 114 del 18-05-1999 DECRETO 15 marzo 1999, n.137

L'igienista dentale collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnicostatistici è d'obbligo la compilazione di una cartella clinica in uno studio dentistico!

SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Art. 361. OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE.

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362. OMESSA DENUNCIA DA PARTE DI UN INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO. 

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico. (1)  

https://www.inftube.com/medicina/index.php


Document Info


Accesari: 3113
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2025 )